Tutte le donazioni a favore di Parent Project aps sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.
Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a Parent Project aps.
Parent Project è una Aps (Associazione di promozione sociale) ai sensi della legge n. 383/2000.
BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 € a favore di Parent Project consentono una detrazione dell’imposta lorda pari al 30% della donazione effettuata (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 primo comma).
In alternativa
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di Parent Project sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli anni successivi non oltre il quarto (rif: art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).
La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.
BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE
Le aziende che necessitano di ricevuta possono richiederla all’indirizzo di posta elettronica associazione@parentproject.it indicando i dati dell’azienda, comprensivi di partita IVA, e allegando la scansione della contabile del bonifico.
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società (I.Re.S.) in favore di Parent Project sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo. La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non oltre il quarto. (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).
La deducibilità delle donazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2017, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. “Codice del terzo settore”, e il 31 dicembre 2017 è stata confermata dall’art. 5-sexies, D.L. 148/2017, che ha esteso gli effetti della Legge n. 80/2005 (conosciuta come “più dai meno versi”) sino al 31 dicembre 2017.