Un tema caldo e di grande interesse per i ragazzi e le loro famiglie è quello relativo all’indipendenza, che si dipana, concretamente, lungo un continuum che va dalle più piccole autonomie quotidiane (in autonomia o con il sussidio di un caregiver o di un assistente personale) al vero e proprio progetto di vita indipendente. Quando parliamo di indipendenza, non possiamo non soffermarci a riflettere sull’importanza di un collocamento lavorativo mirato, che consideri le competenze, abilità, caratteristiche e aspirazioni della persona con disabilità.

A partire dal 1° gennaio 2018, per effetto del Decreto Legislativo Jobs Act n.81/2015 che ha di fatto modificato la Legge 68/99 relativa all’inserimento di persone con disabilità fisica o psichica nel mondo del lavoro, è stato disposto per le aziende l’obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili come risorse competenti e parti integranti del proprio organico.

In particolare la normativa, che è stata aggiornata il 1° gennaio 2017, esplicita un importante cambiamento a livello delle regole relative all’assunzione obbligatoria di persone diversamente abili all’interno delle aziende che hanno tra i 15 e i 35 dipendenti. Questo aggiornamento è davvero importante in un periodo storico ed economico come quello che stiamo attraversando, sia da un punto di vista delle imprese, sia da un punto di vista delle famiglie. Prima di tale data, infatti, le piccole e medie aziende erano tenute all’inserimento di personale in categoria protetta solo nel caso in cui avessero deciso di effettuare nuove assunzioni (rifacendosi al cosiddetto “computo”); oggi, invece, tali aziende sono tenute ad assumere lavoratori in categoria protetta, regolarmente inseriti nelle liste di collocamento, a prescindere da nuove assunzioni ma sulla base di questo rapporto che varia a seconda del numero di dipendenti presenti:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti

La riserva al computo del personale rimane, invece, invariata per le associazioni onlus e i sindacati.

L’art. 1 della legge n. 68/1999 prevede che possano richiedere l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio le persone disabili non occupate, appartenenti alle seguenti categorie:

– gli invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

– gli invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%;

– i non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 27 maggio 1970, n. 382);

– i sordi: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. 26 maggio 1970, n. 381);

– gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio: persone ex militari o civili diventati invalidi per fatti di guerra o durante il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di Enti locali, con minorazioni ascrivibili dalla prima all’ottava categoria della tabella allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978).

Fondamentale è che la persona abbia effettuato una valutazione relativa alle sue competenze (in termini lavorativi e personali), che consideri il percorso formativo e le abilità “pratiche”; tale valutazione, detta anche “residuo lavorativo”, insieme all’accertamento delle condizioni di disabilità che consentono di accedere al sistema previsto dalla normativa per l’inserimento lavorativo deve essere effettuato da una commissione sanitaria pubblica, gestita dall’INPS, in raccordo con le Commissioni Mediche Integrate territoriali.

La rete dei servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili è composta dai Servizi del collocamento mirato che operano all’interno delle province in raccordo con i servizi formativi, educativi e sociali del territorio. Tra i principali servizi rientrano: gli enti accreditati per il lavoro, gli enti di formazione professionale, i SIL, i comuni ecc. Tali servizi possono diventare partner operativi delle aziende. Per avere l’elenco dei servizi è possibile rivolgersi agli Uffici provinciali del collocamento mirato.

Ai link seguenti maggiori informazioni e dettagli su questo tema.

http://www.arealavoro.org/centro-per-l-impiego-cos-e-dove-si-trova-e-quali-compiti-svolge.html

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/assunzioni-lavoratori-disabili-novita-e-scadenze-2017-per-le-aziende

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Collocamento-mirato.aspx

http://www.handylex.org/stato/l120399.shtml

https://www.guidafisco.it/bonus-assunzioni-disabili-nuovi-obblighi-aziende-1478