Anche se in piena estate pensiamo già alla ripresa scolastica e vogliamo riportare alla vostra attenzione le modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità.
Nella CM n°18157/D4/00 del 13.02.2009 e s.m.i. n. 212522/2014 viene specificato come, per garantire i benefici previsti per l’accoglienza e la presa in carico della persona con disabilità, deve essere presentata una domanda che deve essere accompagnata dalla Certificazione per l’integrazione scolastica. La Certificazione viene rilasciata, per i minori di anni 18, esclusivamente dal Servizio TSMREE della ASL di residenza dell’alunno, su richiesta della famiglia, mentre, dai 18 anni in poi viene rilasciata dai Servizi Disabili Adulti. I Dirigenti scolastici e i Coordinatori delle scuole paritarie devono acquisire, dalle famiglie, suddetta documentazione oltre la Diagnosi Funzionale e il Verbale di accertamento rilasciato dalla Commissione medico – legale.
La Certificazione per l’integrazione scolastica deve riportare la diagnosi clinica e la proposta di risorse professionali necessarie.
In particolare viene specificato che:
– le Certificazioni per l’integrazione scolastica sono valide sino alla data di scadenza. Il loro rinnovo dovrà essere effettuato esclusivamente dal TSMREE di residenza dell’alunno;
– qualora le Certificazioni riguardino alunni con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva, gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali e non sia stata ancora accertata la disabilità si intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria, in attesa del riconoscimento di disabilità;
– quelle prive di data di scadenza, invece, dovranno essere revisionate dal TSMREE , previo inserimento in una lista d’attesa, con priorità per gli alunni affetti dalle gravi patologie sopra citate.
Al contrario per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) la Certificazione è propedeutica alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e all’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. La Certificazione di DSA viene rilasciata, su richiesta della famiglia, dal Servizio TSRMEE della ASL di residenza dell’alunno, ma anche dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS.
Per gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) non è necessaria alcuna certificazione; tuttavia professionisti pubblici o privati, abilitati ad emettere una “diagnosi”, possono produrre una relazione clinica rispetto la necessità di attenzione particolare ai bisogni e processi formativi. Tale relazione deve essere richiesta dal genitore che la potrà consegnare alla scuola. La responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo è del Consiglio di classe, garantendo il diritto allo studio e promuovendo il successo formativo.