E’ stato ufficializzato il nuovo decreto “Cura Italia”: una manovra economica che introduce una serie di misure economiche di sostegno ai cittadini per rispondere all’emergenza sanitaria e sociale del Coronavirus.

Tra le novità di maggiore interesse per i genitori lavoratori, c’è l’aumento dei giorni di permesso retribuito legati alla Legge 104/1992: il numero di giorni viene incrementato di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. In questo modo il numero di giorni usufruibili per il periodo interessato, diventa di 18 giorni totali. Questo diritto è riconosciuto anche al personale sanitario, ma compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del SSN impegnati nell’emergenza Covid-19.

Saranno cinque gli assi di intervento previsti dal decreto:

  • Sostegno al sistema sanitario e alla Protezione civile
  • Sostegno all’occupazione, difesa del lavoro e del reddito
  • Misure legate al sostegno del credito
  • Rinvio degli obblighi fiscali e sospensione dei versamenti di tributi e contributi
  • Misure per le categorie colpite direttamente dalla crisi, tra cui il settore dei trasporti.

Segnaliamo, di seguito, alcune tra le misure di interesse generale per le famiglie  introdotte dalla manovra.

Congedi parentali: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nel caso di persone con disabilità grave viene riconosciuto a prescindere dall’età, purché i figli siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ai due genitori, per un totale di 15 giorni. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto. Questa misura è alternativa alla fruizione del congedo parentale (art 32) e del prolungamento del congedo per disabilità (art 33). 

Voucher babysitter: in alternativa al congedo, sono previsti voucher dell’importo massimo di 600 euro per spese di babysitting per tutti; 1000 euro nel caso di operatori sanitari e forze di polizia.

Sospensione delle rate per i mutui sulla prima casa: per lavoratori in CIG, estesa anche ai titolari di Partita Iva a fronte di un calo apprezzabile del fatturato sul trimestre, senza requisiti di reddito ISEE (bisogna però attendere indicazioni più chiare per la fruibilità e si suggerisce di contattare la propria banca).

Diritto al lavoro agile: uno specifico articolo (art. 38) del nuovo decreto prevede che in via eccezionale (fino a fine aprile), i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”. Il lavoro agile sarà la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni nelle Pubbliche amministrazioni.

Misure di sostegno all’occupazione: è prevista un’indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi (tranne quelli coperte da casse previdenziali private), le partite Iva, i co.co.co, gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori dello spettacolo.


Le Regioni potranno autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.


Inoltre, per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo”.

Sospensione dei pagamenti: sospeso l’invio di cartelle di pagamento e atti di riscossione, dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per colf in scadenza tra febbraio e maggio.

Prestazioni domiciliari: Il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, “tenuto conto del personale disponibile” già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari. In alternativa quelle prestazioni possono essere rese o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi ma senza ricreare aggregazione e quindi “assembramenti”. Il Governo prevede che si faccia il possibile per continuare a fornire assistenza o supporto, domiciliare e non solo, a condizione che si rispettino le indicazioni per il contenimento del contagio.

Sospensione contributi per lavoro domestico: sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi

Strutture per le persone con disabilità: è sospesa l’attività dei centri semi-residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario per persone con disabilità fino al 3 aprile 2020. L’azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, laddove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture consentano il rispetto delle misure di contenimento. Le assenze dalle attività dei centri non saranno motivo di esclusione o dismissione dalle medesime. Come riportato nelle nostre “indicazioni”, per quanto riguarda la fisioterapia si suggerisce di sospendere la frequenza e fare attività in casa utilizzando i video di Parent Project.

Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

Per ogni approfondimento su punti specifici del decreto che riguardino la vostra situazione, potrete contattare nei prossimi giorni il Centro Ascolto Duchenne (email centroascolto@parentproject.it).