L’inserimento a scuola del bambino con diagnosi di DMD presenta un elevato grado di complessità anche quando non si assiste alla perdita dell’autonomia motoria, pertanto è consigliato da subito il sostegno scolastico per intervenire precocemente, anche in forma preventiva, su alcune complicanze funzionali di diversa natura che possono associarsi alle problematiche neuromotorie, quali i disturbi specifici del linguaggio, i disturbi specifici o a-specifici dell’apprendimento, il ritardo mentale, i disturbi dell’umore, le problematiche affettivo-relazionali, le problematiche comportamentali e della condotta che non sono costantemente presenti in tutti i pazienti e quando lo sono possono presentare diversi livelli di gravità.
Se per quello che abbiamo appena affermato è necessaria precocemente la figura del docente specializzato per il sostegno, quella dell’assistente educativo deve essere inserita via via che si assiste alla perdita della funzionalità motoria.

IL SOSTEGNO SCOLASTICO
Il docente specializzato per il sostegno scolastico, a differenza dell’assistente educativo, viene assegnato alla classe e non all’alunno e il suo ruolo è duplice:
• diretto, frontale in classe per svolgere attività didattico/educative a favore dei bisogni dell’alunno;
• indiretto di coordinamento e supporto agli altri insegnanti e a tutte le altre figure che operano a scuola (collaboratori scolastici o assistenti educativi) per garantire un intervento omogeneo e coerente rispetto ai bisogni del bambino ma anche rispetto alle sue potenzialità.
Tali azioni, che richiedono grande competenza professionale e un forte lavoro integrato di collaborazione, deve rivolgersi sia al bambino che al nucleo familiare.
Quest’ultimo va considerato infatti sia come soggetto che necessita di aiuto e supporto, quindi utente, ma anche come risorsa poiché può essere l’interlocutore privilegiato a partire dalle fasi di inserimento e accoglienza a scuola.
Il sostegno scolastico è possibile in qualsiasi ordine e grado di scuola cioè a partire dalla scuola dell’infanzia sia nelle scuole statali che in quelle paritarie. La differenza fra le due tipologie di scuole consiste nella modalità con cui ricevono le risorse in quanto alle scuola statali, il docente di sostegno viene assegnato direttamente alle scuole in base al numero di ore richiesto e erogato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) attraverso gli Uffici Scolastici di competenza territoriale (Ufficio Scolastico Regionale o USR e Ufficio Scolastico Provinciale o USP) mentre alle scuole paritarie, il docente di sostegno viene assunto direttamente dalle scuole in seguito a una convenzione con il MIUR attraverso gli USR e USP territoriali.
Le procedure che regolamentano la richiesta di assistenza da parte delle scuole ai comuni è diversa rispetto ai tempi e alle modalità sulla base delle diverse leggi regionali, ove presenti o comunque dei regolamenti comunali. Si ricorda che la richiesta dell’assistenza alle scuole superiori è invece regolamentata dalla provincia ove non espressamente indicato nelle leggi regionali.

Allora che cosa deve fare la famiglia al momento dell’inizio del percorso scolastico?

La famiglia dopo aver ricevuto la diagnosi da parte degli specialisti ai quali si è rivolta deve attivare il percorso di accertamento diagnostico presso le equipe multidisciplinari operanti presso i servizi sanitari competenti territorialmente (fa fede la residenza) affinché venga redatta la diagnosi clinica ai sensi dell’art. 15 della L. n. 104/1992 e la diagnosi funzionale che descrive la condizione del bambino quindi fornisce indicazioni circa le problematiche presenti.
Se il bambino già frequenta la scuola la famiglia può rivolgersi alla scuola per ricevere suggerimenti e sostegno oppure al pediatra di famiglia in questo momento così delicato e difficile fermo restando che è lei l’unico soggetto deputato ad attivare la richiesta di certificazione per il sostegno scolastico.
In quanto interlocutore privilegiato, l’equipe multidisciplinare sanitaria si avvale sia della documentazione medica fornita dalla famiglia che di colloqui con la stessa oltre a una valutazione diretta del bambino.
Sottoscritta la diagnosi clinica e funzionale, la famiglia la consegna personalmente alla scuola affinché possa richiedere presso l’USP il sostegno scolastico secondo i tempi previsti. È bene che la famiglia mantenga una copia della diagnosi clinico-funzionale inoltre che consegni, sempre in copia, alla scuola ogni altro documentazione medico-specialistica utile per il supporto al bambino.

All’avvio dell’anno scolastico ricevuto il sostegno si costituisce il Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO) ai sensi della C.M. 258/93 e del D.P.R. 24/2/1994 costituito dalla famiglia, dalla scuola nelle persone dei componenti del consiglio di classe.

Per usufruire dell’insegnante di sostegno è necessario presentare la richiesta sottoscritta dal genitore o da chi eserciti la patria potestà.
La richiesta dovrà essere corredata di:
– domanda compilata sull’apposito modulo prestampato;
– diagnosi clinica e funzionale;
– copia del verbale di riconoscimento dell’Handicap ai sensi della legge 104/92. In sostituzione, copia del verbale per l’integrazione scolastica rilasciato dalla ASL di competenza o dai Centri accreditati. Il verbale dovrà essere sottoscritto dai componenti il collegio come indicato dall’art. 2 del DPCM n. 185 del 23/02/2006.

AGENDA DEGLI ADEMPIMENTI: Si ricorda che per l’anno scolastico 2014-2015 le iscrizioni a scuola dovranno essere effettuate entro il 28/02/2014 e solo successivamente si potrà presentare la domanda per la richiesta dell’insegnante di sostegno.

L’ASSISTENZA EDUCATIVA
E’ un servizio di assistenza mirato a favorire l’autonomia e l’integrazione dei bambini e degli adolescenti diversamente abili che frequentano le scuole dell’infanzia comunali e statali, elementari, medie inferiori e superiori.
L’erogazione del servizio di assistenza educativa è attribuita, ai sensi dell’art. 139 del D.M. 112/98 (attuativo della L. delega 59/97 sull’autonomia) alle Province per gli alunni disabili alle scuole secondarie di II grado e ai Comuni di residenza per gli alunni del I ciclo (dall’infanzia alle sec. di I grado). Viceversa, in alcune Regioni esistono leggi apposite che attribuiscano l’intero servizio ai Comuni di residenza.
L’intervento di assistenza educativo culturale nelle scuole è dato in carico alla cooperativa affidataria del servizio e si articola in:
– assistenza e ausilio nei progetti finalizzati al raggiungimento dell’autonomia nell’attività quotidiana scolastica (alimentare, igienica, abbigliamento, orientamento e spostamenti) anche in collaborazione con i collaboratori scolastici (personale ATA);
– supporto nell’attività didattico/educativa interna comprese attività di laboratorio, ludico/motoria, etc. ed esterna comprese gite scolastiche, visite guidate, etc., ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti, in base ad un piano stabilito dalla scuola e dalle strutture sociali e sanitarie del territorio;
– presenza di una equipe psico-socio-educativa che partecipa alle attività di programmazione e collabora con i docenti di classe ed insegnanti di sostegno (incontri di programmazione, partecipazione al GLH, etc..).
Detti interventi sono integrati con quelli di competenza del personale educativo e di supporto della scuola e del personale specializzato della ASL secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per usufruire dell’intervento è necessario presentare la richiesta sottoscritta dal genitore o da chi eserciti la patria potestà.  La richiesta dovrà essere corredata di:

– domanda compilata sull’apposito modulo prestampato;
– certificato medico redatto sull’apposito modulo prestampato;
– copia del verbale di riconoscimento dell’Handicap ai sensi della legge 104/92. In sostituzione, copia del verbale per l’integrazione scolastica rilasciato dalla ASL di competenza o dai Centri accreditati. Il verbale dovrà essere sottoscritto dai componenti il collegio come indicato dall’art. 2 del DPCM n. 185 del 23/02/2006.

AGENDA DEGLI ADEMPIMENTI: Si ricorda che per l’anno scolastico 2014-2015 le iscrizioni a scuola dovranno essere effettuate entro il 28/02/2014 e solo successivamente si potrà presentare le domande per la richiesta dell’assistente educativo.